STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“INTENSAMENTE COCCOLATI ONLUS”
(come modificato da assemblea ordinaria del 29/10/2020)

DENOMINAZIONE
Art. 1

A norma dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un’associazione denominata
“INTENSAMENTE COCCOLATI ETS”, d’ora in avanti “Associazione”.
L’utilizzo dell’acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all’iscrizione dell’associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

SEDE
Art. 2

L’associazione ha sede in Segrate; il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello
stesso Comune, non comporterà alcuna modifica statutaria. L’Associazione ha durata a tempo indeterminato.

FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 3

L’associazione è apolitica e non ha finalità di lucro, opera per perseguimento di finalità civiche, di
solidarietà e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generali come individuate tra quelle individuate nell’art. 5 del D.lgs. n. 117/2017 e stabilite nel presente articolo; la sua struttura è democratica.
L’associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi
statali e regionali che regolano l’attività dell’associazionismo e del volontariato, nonché dei
principi generali dell’ordinamento.
L’associazione ha le seguenti finalità:
1) migliorare la vita dei bimbi prematuri e patologici e dei loro genitori che si sono trovati ad
affrontare una situazione imprevista;
2) aiutare e sostenente le famiglie moralmente ed organizzativamente, condividendo con loro
dubbi, paure e perplessità riscontrate durante la degenza, dopo la dimissione e per tutta la
crescita del bambino;
3) sostenere e promuovere nuove iniziative del reparto di patologia neonatale incentivando la
ricerca di nuove metodiche assistenziali e mediche per garantire le cure migliori per i piccoli
pazienti;
4) discutere i problemi e diffondere informazioni sulla prevenzione della nascita pre-termine,
del ritardo intrauterino di accrescimento, delle malformazioni congenite, della mortalità e dei
danni perinatali nonchè delle problematiche successive relative alla fase del post partum e
dell’allattamento.
L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell’apposito decreto ministeriale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.
L’associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si
inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza
nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni
sindacali.

SOCI
Art. 4 – Categorie di Soci

L’associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l’intenzione all’adesione
mediante il pagamento della quota sociale e l’accettazione della tessera.
La consegna o l’invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte
dell’associazione.
Possono far parte dell’associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro
attività di lavoro o di studio sono interessate all’attività dell’associazione stessa.
L’iscrizione all’associazione avviene dietro pagamento di una quota annua, stabilita dal Consiglio direttivo, e va rinnovata entro il 31 marzo di ogni anno. La qualifica e i diritti di socio si conservano comunque anche dopo la scadenza di tale termine, fino al 31 dicembre dello stesso anno.
Il socio che venisse cancellato per mancato pagamento in questi termini può essere riammesso pagando la quota o le quote arretrate, senza ulteriori formalità.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi economici. E’ comunque facoltà degli
aderenti all’Associazione di effettuare eventuali versamenti.
I versamenti al fondo dell’Associazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a
fondo perduto.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
I soci si dividono in:
– fondatori,
– soci;
– benemeriti;
– onorari.
Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’Associazione stessa.
Sono soci dell’Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua
esistenza e pagano le quote sociali nei termini previsti dal presente Statuto.
Sono benemeriti dell’Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione
ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.
La divisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di
trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti, nei confronti dell’Associazione.
Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo,
con la quale dichiara di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad
approvare ed osservare lo Statuto ed eventuali regolamenti.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione (oppure il Collegio dei Probiviri).
Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno soci onorari, per particolari
meriti connessi alle finalità dell’associazione.

Art. 5 – Diritti dei Soci

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti:  tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall’Associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.
Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per
l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e
per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.
I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo Statuto.
Ogni socio ha il diritto di esaminare i libri  sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell’Associazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti sociali e di
pagare annualmente la quota sociale di adesione.
I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i
lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell’associazione.
Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro
affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.
L’associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

Art. 6 – Cessazione della Qualità di Socio

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La qualità di associato cessa esclusivamente per:
a) recesso o morte del socio;
b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di
recedere si considera tacitamente manifestata;
c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.
I soci esclusi, entro 30 giorni da tale comunicazione, possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla
successiva Assemblea dei Soci.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 7 – Organi dell’Associazione

– L’Assemblea dei soci;
– Il Presidente del Consiglio Direttivo;
– Il vice-presidente del Consiglio Direttivo;
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Segretario del Consiglio Direttivo;
– Il Tesoriere;
– Il Collegio dei Probiviri
– Il Collegio dei Revisori dei Conti.
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata,
ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Le cariche degli organi dell’associazione sono elettive e gratuite.

Art. 8 – Assemblea

L’Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l’organo sovrano dell’Associazione.
L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo
(entro il 31 Marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). La stessa inoltre:

– nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
– nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– approva il bilancio consuntivo e preventivo;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;
– delibera sull’esclusione degli associati;
– delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;
– approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla
sua competenza.
La convocazione, almeno otto giorni prima della riunione, deve effettuarsi mediante
comunicazione scritta tramite posta elettronica (agli indirizzi di posta elettronica indicati dagli
iscritti al momento del versamento della quota di adesione) o tramite posta prioritaria (alla
residenza comunicata dagli iscritti) contenente l’oggetto, il giorno, l’ora ed il luogo della
riunione.
L’assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere
richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.

Spetta all’Assemblea generale straordinaria deliberare  sui seguenti punti:
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua
competenza.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento
della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché
munito di regolare delega scritta.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto e sono ammesse al massimo due deleghe per socio.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è
ammesso il voto per corrispondenza.
L’assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello
dell’associazione. Esso ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea;
accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel
corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni
indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle
votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del
testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.
Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione, in caso di sua vacanza,
l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un
socio.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minino di tre a un
massimo di sette membri, scelti tra gli associati, compresi il Presidente ed il Vice- Presidente,
il Tesoriere e il Segretario.
I consiglieri durano in carica due anni.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio
Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
Nel caso in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio
Direttivo, il Consiglio direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i
membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in
carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.
Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, fatto salvo il rimborso per
eventuali spese documentate e autorizzate, sostenute per ragioni della carica ricoperta.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
– la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea, ed in particolare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in
relazione agli indirizzi ricevuti;
– l’ammissione all’associazione di nuovi Aderenti;
– la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, le cui bozze
vengono contabilmente controllate da un commercialista professionista;
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o
ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal Collegio dei Revisori.
Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante
comunicazione scritta, nella quale dovrà essere indicato il giorno, l’ora, il luogo e l’oggetto
della convocazione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telefono,
telegramma, fax, e-mail o sms, inoltrati almeno due giorni prima della data prevista per la
riunione.
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in
assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o , in caso di sua assenza , o impedimento,
dal Vice-Presidente.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza
dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione;
Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte
quelle il cui valore comunque ecceda 5.000 euro) occorre il voto favorevole della maggioranza
dei consiglieri in carica.

Art. 10 – Presidente

Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai
terzi ed anche in giudizio su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire
la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
Al Presidente dell’Associazione compete sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e
dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta,
l’ordinaria amministrazione dell’associazione.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi
dell’associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell’Associazione dura in carica due anni e può essere rieletto.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle
relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica
l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la
necessità.
Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da
sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di
idonee relazioni.

Art. 11 – Vice- Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta lo stesso sia
impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del
Presidente.

Art. 12 – Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e
coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si
rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
Il Segretario cura la tenuta del Libro dei verbali Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché
del libro degli Aderenti all’Associazione.

Art. 13 – Tesoriere

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed
incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali controversie fra Soci o fra Soci e
Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri ed è nominato ogni due anni
dall’Assemblea Ordinaria. Tutte le eventuali controversie, inerenti al rapporto associativo, tra i
soci e gli organi dell’associazione, possono venir devolute a detti probiviri.

Art. 15 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, anche non professionisti, soci
dell’Associazione, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
Gli stessi durano in carica tre anni.
L’incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
Per la disciplina relativa al compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i
membri del Consiglio Direttivo.
I revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

Art. 16 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo dell’Associazione, i cui membri vengono
nominati dal Consiglio Direttivo ed è presieduto da un proprio Presidente, nominato dai
membri del Comitato Scientifico stesso.

LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 17

Oltre la tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze
e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il
Libro degli Aderenti all’Associazione.
I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste
sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 18 – Risorse Economiche

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria
attività da:
– quote associative e contributi degli aderenti;
– sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
– sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici,
nazionali o esteri;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
– donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque
titolo.

Art. 19 – Bilancio Consuntivo e Preventivo

Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è
predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.
Entro il 28 Febbraio di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione
del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea.
Entro il 30 Settembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la
predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che
precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che
abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’associazione
a spese del richiedente.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

– L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di
recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
– L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi,
rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività
statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale.

REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Art. 20- Modifiche

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’assemblea con una
maggioranza di due terzi dei presenti. L’assemblea è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 21- Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea generale con il voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati.
Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dallo scioglimento, nei limiti di cui al comma seguente.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/201749, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite
dal Codice Civile e dalla normativa vigente.